Cosa sapere riguardo l'APE?
INDICE :
1. Cos’è ape attestato di prestazione energetica a Roma
2. QUANDO VA FATTO L’APE
3.SANZIONI PREVISTE
4.VALIDITA’ DELL’APE:
5.Ape Attestato di Prestazione Energetica – N.b. Le nuove regole
1. Cos'è ape attestato di prestazione energetica a Roma
L’Attestato di Prestazione Energetica a Roma è un attestato redatto da un tecnico abilitato come un geometra, un architetto o un ingegnere ai sensi della normativa nazionale vigente (DPR n. 75 del 16/04/2013) per la compilazione e l’invio degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) presso gli uffici regionali competenti.
Con il DL n. 63/2013 (pubblicato sulla GU n. 130 del 5/6/2013) convertito nella Legge n. 90/2013 sono state apportate una serie di rilevanti modifiche di interesse civilistico/contrattualistico in tema di certificazione (ora “prestazione energetica”)
L’ APE a Roma“attestato di prestazione energetica” è composto da quattro pagine nelle quali si descrive l’edificio oggetto di attestazione, inserendo nell’apposito software i dati che riguardano: l’esposizione, tipologia edilizia e costruttiva, volume lordo riscaldato, superficie disperdente, specifiche tecniche dell’ impianto di riscaldamento e sanitario e presenza di fonti rinnovabili.
Vengono successivamente inseriti i dati tecnici (individuabili solamente avendo visto l’abitazione) come la struttura del pacchetto murario, tipi d’infissi e potenza della caldaia (tipo e modello), non meno importante la presenza di fonti rinnovabili come pannelli solari, siano essi per fotovoltaico o per solare termico.
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Il programma a seguito della compilazione dei dati sopra descritti elabora la certificazione e assegna, in base al consumo annuo calcolato in kw/hmq dell’edificio, la classe di appartenenza che va dalla G ad A+.
Viene da se che la classe G identifica un immobile ad alto consumo via via salendo ad A+, che come per gli elettrodomestici individua un abitazione a basso consumo energetico annuo.
L’ape a Roma cosi composta viene timbrata dal tecnico incaricato, il quale inserisce l’ opportuna data di emissione, che risulta importante in quanto la stessa certificazione ha una scadenza che può arrivare fino a dieci anni (se sono presenti documenti che attestano le continue manutenzioni della caldaia).
Successivamente all’emissione del certificato, oltre ad essere consegnato al proprietario dell’ immobile, è obbligo del certificatore, entro 15 giorni dall’ emissione, di protocollare copia del certificato all’ufficio della regione preposto.
2. QUANDO VA FATTO L’APE
- 1. In fase di Rogito per Atti di Compravendita o Donazione;
- 2. Per immobili destinati alla locazione, Affitto delle singole unità immobiliari o di fabbricati;
- 3. In fase di pubblicità, sia in internet che in vetrina, degli immobili ancora non veduti (per determinare la classe di prestazione energetica e il consumo);
- 4. Per Nuove costruzioni o Ristrutturazioni oltre il 25% della superficie dell’involucro edilizio.
3. SANZIONI PREVISTE
Per le ipotesi di violazione della normativa in materia di dotazione e consegna dell’APE il nuovo articolo 15 del D.lgs. 192/2005 prevede un differente e articolato sistema sanzionatorio (di tipo amministrativo/pecuniario) a carico del soggetto di volta in volta obbligato:- 1. Professionista abilitato che non rispetta i criteri di redazione (da 700 a 4200 euro);
- 2. Costruttore o proprietario che non rispetta l’obbligo a seguito di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante (da 3000 a 18000 euro);
- 3. Proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di vendita (da 3000 a 18000 euro);
- 4. Proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di nuovo contratto di locazione (da 300 a 1800 euro);
- 5. Offerta di vendita/locazione senza indicazione dei parametri energetici (si applica anche agli agenti immobiliari) (da 500 a 3000 euro).
4. VALIDITA’ DELL’APE
L’APE a Roma ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione e riqualificazione che interessa l’edificio certificato. La durata decennale è condizionata al rispetto delle prescrizioni di controllo della prestazione energetica degli impianti di cui al decreto del 16 aprile 2013. Se tali controlli non vengono effettuati, l’APE perde efficacia al 31 dicembre dell’anno in cui tali controlli dovevano essere svolti.5. Ape Attestato di Prestazione Energetica – N.b. Le nuove regole
DAL 1 OTTOBRE 2015 È ENTRATO IN VIGORE IL DECRETO LINEE GUIDA PER L’ATTESTATO DI PRESTASIONE ENERGETICA a Roma EX CERTIFICAZIONE ENERGETICA CHE INTRODUCE PENE AMMINISTRATIVE PER LA MANCATA REDAZIONE DELL’APE O PER L’INSERIMENTO DI INFORMAZIONI NON VERITIERE CON OBBLIGO DA PARTE DEI CERTIFICATORI DI ESEGUIRE ALMENO UN SOPRALLUOGO PER EVITARE DI REALIZZARE UN ATTESTATO IN MODO SUPERFICIALE. Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D:- Decreto (pdf, 206 kb)
- Linee guida nazionali per l’attestato della prestazione energetica degli edifici (pdf, 467 kb)
- Appendice A
- Appendice B
- Appendice C
- Appendice D