//cdn.cookie-script.com/s/f291df65aa1adccc9e787b10f765a950.js Somministrazione | GeoProject

Somministrazione

come aprire ristorante, tavola calda, bar e pizzeria a roma

Requisiti soggettivi e professionali per l’attività di somministrazione:

Aprire un esercizio es. ristorante, tavola calda, pizzeria o bar mediante la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio (pizzeria, tavola calda, ristorante ecc..) in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata significa aprire un’ attività di somministrazione.

Ad oggi, per svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (attività pizzeria, bar, tavola calda, ristorante ecc..), fuori dagli Ambiti di tutela individuati dal Regolamento Comunale di cui alla deliberazione n. 35/20120, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). Il Regolamento di Roma Capitale (art. 9 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010 ) stabilisce, per la presentazione dell’autorizzazione, oggi SCIA, in base al D.lgs 147/2012, la presenza di requisiti strutturali che afferiscono ai locali in cui viene svolta l’attività e che interessano sia la superficie destinata alla somministrazione che quella destinata ai servizi, con particolare riguardo agli spazi dedicati alla manipolazione degli alimenti. Viene, altresì, stabilito il rispetto di determinati criteri di qualità ai quali è attribuito uno specifico punteggio, riconducibili alla professionalità del titolare dell’attività e degli addetti al servizio di somministrazione.

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Cosa fare in caso di apertura o subingresso in un esercizio di somministrazione (attività pizzeria, bar, tavola calda e ristorante)?

Per l’apertura di un esercizio pubblico dove si esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (attività pizzeria, bar, tavola calda, ristorante ecc..), è necessario aver ottenuto:

  • L’autorizzazione amministrativa Scia per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata dal Comune dove sono situati i locali;
  • La Dia sanitaria al S.I.A.N. – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e della D.G.R. 20 novembre 2007 n. 3710), o aver presentato la Dia sanitaria per l’esercizio dell’attività di somministrazione contestualmente all’atto della presentazione della Scia all’ Ufficio dell commercio

La scia ha sostituito le diverse tipologie di autorizzazioni amministrative per la somministrazione in una unica procedura si possono aprire sia bar che ristorante, pub, pizzeria, tavola calda ecc. La concreta individuazione del tipo di somministrazione che è possibile effettuare dipende dalla verifica dell’adeguatezza della struttura alla normativa igienico-sanitaria ed è indicata nell’attestazione di “registrazione”, documento rilasciato dall’Ulss competente del SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione).

Requisiti soggettivi e professionali per lo svolgimento dell’attività di sooministrazione

E’ inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui all’art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59:
nel caso di impresa individuale, a carico del titolare;
nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall’art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.
E’ altresì necessario che il titolare (nel caso di impresa individuale) o il legale rappresentante (nel caso di società), siano titolari dei requisiti professionali definiti dall’art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59 e cioè:
iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per il commercio relativamente alle tabelle merceologiche dalla I alla VIII;
corso di formazione professionale avente ad oggetto l’attività di commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto da una Regione;
esperienza professionale, di almeno 2 anni negli ultimi 5, presso un’impresa esercitante l’attività nel settore alimentare o della somministrazione in qualità di titolare, socio lavoratore, dipendente qualificato, coadiutore familiare;
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione di alimenti. Si considerano comunque validi i titoli di cui all’elenco approvato con deliberazione G. Regionale n. 3302 del 4.11.2008 e cioè diploma di Tecnico dei Servizi di Ristorazione rilasciato da un I.P.S.S.A.R., laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari (o titolo equipollente), laurea triennale in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione, laurea in medicina e chirurgia, laurea in medicina veterinaria, laurea in scienze biologiche (o titolo equipollente), laurea in assistente sanitario (o titolo equipollente), laurea in tecnica della prevenzione (o titolo equipollente), laurea in infermieristica (o titolo equipollente), laurea in dietistica (o titolo equipollente), laurea in farmacia, laurea in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (o titolo equipollente), laurea in chimica o chimica industriale, laurea in biotecnologie.
Nel caso il legale rappresentante di società (od associazioni, consorzi e così via) non sia titolare del requisito professionale, può nominare, con scrittura privata autenticata da un notaio, un procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione che ne sia in possesso, ai sensi dell’art. 31 lett. m) l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29 e dell’art. 2209 del cod. civile.
Qualora il titolare, il legale rappresentante o il procuratore non conducano direttamente l’attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.

Inoltre, per esercitare l’attività di somministrazione è necessario:

Che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
che i cittadini non appartenenti all’Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

Requisiti dei locali:

Riguardo ai locali in cui l’attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:
disponibilità (contratto di locazione registrato a norma di legge o atto di proprietà);
agibilità/abitabilità e destinazione d’uso commerciale;
sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi del d. Ministero dell’Interno 17.12.1992 n. 564 (accertata d’ufficio tramite la Polizia Municipale);
rispetto dei parametri per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per i nuovi esercizi);
nel caso di orario protratto oltre le 22,00, rispetto dei limiti fissati per le emissioni rumorose, dimostrato attraverso la documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l’indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni rumorose causate dall’attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida predisposte dall’Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico;
i locali devono altresì essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario; il relativo controllo è effettuato dall’Ulss competente. Dal 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova procedura di registrazione definita con D.G.R. 20.11.2007 n. 3710, in attuazione del Reg. CE 852/2004, che ha sostituito la vecchia autorizzazione sanitaria. Per informazioni dettagliate consultare queste informazioni del SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) dell’Ulss 17 di Este;

Cosa fare in caso di apertura, trasferimento, subingresso in un esercizio di somministrazione (bar, tavola calda, ristorante, pizzeria, ecc.)

APRIRE UN NUOVO ESERCIZIO
Per ottenere un’autorizzazione amministrativa all’apertura di un nuovo esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è necessario inoltrare apposita istanza al Comune, utilizzando il modulo “Somministrazione di alimenti e bevande per Bar e Ristorazione“.
TRASFERIRE UN ESERCIZIO
Il trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tra zone diverse è subordinato alla presentazione di domanda al Comune, utilizzando il modulo “Somministrazione di alimenti e bevande per Bar e Ristorazione“.
Il trasferimento di un esercizio nella medesima zona è soggetto a semplice segnalazione certificata di inizio attività.
RILEVARE LA PROPRIETA’ O LA GESTIONE DI UN ESERCIZIO
Il subingresso (a seguito di cessione dell’attività, comprovata da atto di compravendita, affitto d’azienda od altro) in un’azienda di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune.
Si può esercitare dalla data di presentazione della segnalazione e comunque l’attività deve essere iniziata, a pena di decadenza dell’autorizzazione, entro 180 giorni dalla data dell’avvenuto trasferimento dell’attività.
Nel caso di cessazione della gestione dell’azienda di somministrazione (risoluzione di affitto d’azienda) il titolare può, alternativamente, procedere alla reintestazione o ad un nuovo affitto d’azienda, purché l’attività venga ripresa (dal proprietario o dal nuovo gestore) entro 180 giorni dalla data di cessazione dell’ultima gestione.
Autorizzazione amministrativa: come presentarla
I moduli indicati devono essere scaricati, compilati e presentati al Comune di Este, presso il Polisportello o all’uff. Commercio e Attività Produttive:
in caso di ditta individuale dal titolare;
in caso di società dal legale rappresentante o dal procuratore.
Ai moduli devono essere allegati i seguenti documenti:
copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
copia della documentazione relativa alla disponibilità dei locali;
2 planimetrie in scala 1:100 o 1:50, con l’indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell’altezza e del layout delle attrezzature presenti, nonché l’evidenziazione delle strutture installate per il superamento delle barriere architettoniche;
copia dell’attestazione di registrazione sanitaria, ovvero copia della Scia presentata all’Ulss 17 di Este;
copia della documentazione attestante il trasferimento della titolarità (compravendita, donazione, successione ereditaria) o della gestione (affitto) dell’azienda (nel caso di subingresso);
relazione tecnica d’impatto acustico ove prescritto;
copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea e residenti in Italia.

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