Aprire un ristorante a Roma

scia per aprire un ristorante a roma

Iter amministrativo per aprire un attività di somministrazione a Roma

Aprire un ristorante a Roma in un periodo di incertezza economica è senza dubbio una prova di competizione importante, che si basa su una formula semplice ma non trascurabile, dare vita a un progetto di somministrazione che spicca per servizio, menù a prodotti di qualità e prezzi accessibili a tanti.

COME APRIRE UN RISTORANTE?

Ad oggi, per aprire un ristorante a Roma è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attraverso il portale telematico del Suap di Roma Capitale. Il Regolamento (art. 9 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2010) stabilisce che per aprire un ristorante bisogna raggiungere un determinato punteggio o anche criteri di qualità che dipendono dai requisiti strutturali del locale e alla professionalità del titolare.

I locali interessati all’attività di somministrazione dovranno rispondere a determinati requisiti strutturali che interessano sia la superficie destinata alla somministrazione che quella destinata ai servizi, con particolare riguardo agli spazi dedicati alla manipolazione degli alimenti.

Viene richiesto inoltre il rispetto di determinati criteri di qualità riconducibile alla professionalità del titolare dell’attività e degli addetti al servizio di somministrazione (40, 30, 20, 15, 10, 5, punti) secondo il grado di rilevanza dell’indicatore, la somma totale dei punteggi pari a 200.

CRITERI DI QUALITÀ A ROMA

Roma è divisa in zone di appartenenza A, B e C, in particolare nella ZONA A, per lo più coincidente con la Città Storica, il punteggio minimo da conseguire è 170, nella ZONA B, per lo più coincidente con la Città Consolidata, il punteggio minimo da conseguire è 155, nella ZONA C, per lo più coincidente con la Città da Ristrutturare e con la Città della Trasformazione, il punteggio minimo da conseguire è 120.

BREVE SINTESI PER APRIRE UN RISTORANTE A ROMA

  • Si può aprire un ristorante a Roma nel rispetto dei requisiti strutturali e di criteri di qualità;
  • Ai criteri di qualità sono stati attribuiti dei punteggi. Fermo restando il rispetto dei requisiti strutturali, per aprire l’attività bisogna raggiungere un punteggio minimo che varia a seconda delle 3 ZONE in cui è stato suddiviso il territorio cittadino; sono previste facilitazioni per alcune tipologie di trasferimento di sede;
  • Norme più restrittive sono applicate negli Ambiti territoriali, individuate all’interno della ZONA A, ed in particolare nei Municipi I, III e XVII;
  • Particolari agevolazioni (relative soltanto alla riduzione del punteggio minimo da garantire l’apertura del ristorante) sono applicate alle richieste di autorizzazione per il trasferimento di sede di attività già in essere al momento dell’adozione del regolamento Comunale e ai trasferimenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande che si svolgono in locali per i quali sia intervenuto un provvedimento di sfratto per cause non dipendenti dal conduttore.

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REQUISITI E ALLEGATI PER LA PRATICA DI UN RISTORANTE A ROMA:

  • Ricevuta pagamento diritti d’istruttoria;
  • planimetria del locale dove si svolge l’attività di somministrazione, comprensiva dei locali destinati ad altri usi, timbrata e vistata da un tecnico abilitato e da relazione asseverata dello stesso;
  • documentazione attestante la sussistenza del punteggio minimo inerente ai criteri di qualità;
  • Dia sanitaria completa di relazione tecnica sulle caratteristiche dei locali e del ciclo produttivo sottoscritta dallo stesso OSA (operatore settore alimentare);
  • planimetria dei locali ove si svolge l’attività, redatta e firmata da un tecnico abilitato in scala 1:50 o 1:100;
  • (eventuale) relazione tecnica sull’eventuale impianto di aerazione, firmata e timbrata da un professionista abilitato ed iscritto al relativo albo;
  • attestazione in copia di avvenuto pagamento alla ASL competente della tariffa stabilita, documento di identità valido;
  • la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l’attività di somministrazione;
  • di rispettare la destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché le vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato;
  • l’indicazione del soggetto e preposto allo svolgimento dell’attività di somministrazione, se persona diversa da quella indicata nella domanda, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010;
  • il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto;
  • che i locali sono conformi ai regolamenti di polizia urbana e igiene pubblica, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
  • che i locali sono conformi ai regolamenti edilizie agli strumenti urbanistici;
  • di aver ottemperato a quanto previsto in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 e dell’art. 272, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/06 (competenza Provincia di Roma);
  • il possesso dei requisiti strutturali di cui all’articolo 9, comma 3, del Regolamento, attestato dalla planimetria del locale dove si svolge l’attività di somministrazione, comprensiva dei locali destinati ad altri usi, timbrata e vistata da un tecnico abilitato e da relazione asseverata dallo stesso;
  • la sussistenza del punteggio minimo inerente ai criteri di qualità di cui all’articolo 9 del Regolamento, dichiarato nella domanda di rilascio di autorizzazione, attestata attraverso la documentazione indicata nello Schema 2 presente sul modello allegato;
  • che i locali sono conformi ai regolamenti di polizia urbana e igiene pubblica, nonché delle norme relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità (art. 5 del Regolamento);
  • di impegnarsi a rispettare il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità come indicato dagli artt. 10 e 12 del Regolamento, nel periodo successivo all’avvio dell’attività nella nuova sede e fino alla cessazione della stessa;
  • di aver presentato la comunicazione di iscrizione ai fini della Tariffa Rifiuti;
  • Nel caso di estensione dell’attività di somministrazione ai sensi dell’articolo 28 comma 2 del regolamento si dichiara di rispettare i requisiti igienico sanitari;
  • Nel caso di locale ricadente nell’ambito della Città Storica si dichiara di rispettare le disposizioni regolamentari previste a tutela della Città Storica (delibere CC n. 36/06 e n. 86/2009).

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