Bonus facciate a Roma

sito ufficiale del bonus facciate roma

Senza spese e senza pensieri ciò che desideri sapere sul Bonus facciate Roma, tempi e modalità di presentazione.

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Siamo specializzati in tutto iter del bonus facciate 90% sopralluogo e inizio lavori totalmente gratuito. Segui le indicazioni sottostanti come fare per richiedere una consulenza gratuita, ti risponderemo nel più breve tempo possibile.

Il decreto Rilancio ha previsto anche per il bonus facciate la possibilità di cedere il credito al posto dell’utilizzo diretto della detrazione del 90%. Dunque chi realizza lavori agevolati con il bonus facciate può optare o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione o per lo sconto in fattura, per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Bonus facciate Roma

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Per aderire al servizio Bonus Facciate Roma puoi semplicemente compilare il contact form sottostante o se preferisci siamo reperibili al numero fisso sottostante, contattaci per una consulenza gratuita e senza impegno, sopralluogo, presentazione delle pratiche urbanistiche e realizzazione dei lavori gratuitamente, non dovrai ne anticipare e ne pagare nulla.

 

Per prendere un appuntamento l’ufficio Geoproject ha la sua sede a Roma in via Poggio Ameno 96, EUR Montagnola, facilmente raggiungibile dal G.R.A. e dalla Cristoforo Colombo. Dalla Metro Garbatella Visualizza il tuo percorso. Siamo aperti alle 9:00 alle 13:00 dalle 14 alle 18:00, ti aspettiamo.

CON IL BONUS FACCIATE 90% SONO COMPRESI GLI INTERVENTI:

  • Tinteggiature
  • intonacatura
  • verniciatura
  • rifacimento di ringhiere
  • decorazioni
  • marmi di facciata
  • balconi
  • restauro marmi di facciata
Si escludono le spese sostenute per la sostituzione degli infissi, detraibili comunque al 50% con l’Ecobonus o il Bonus Ristrutturazione

In questo articolo promozionale troverai tutto ciò che c’è da sapere sul Bonus Facciate a Roma, che cos’è, tempi e in che modalità puoi usufruire del servizio. Se hai bisogno di una consulenza gratuita per ristrutturare la tua facciata non attendre, contattaci siamo a tua completa disposione. Contattaci senza alcun  impegno.

In tempi brevi organizzaimo il tuo lavoro, espletiamo tutti i documenti e gli adempimenti amministrativi e potrai dunque in tranquillità vedere iniziare i lavori di ristrutturazione della tua facciata.

La nostra impresa di ristrutturazione a Roma è specializzata in tutti gli adempimenti del bonus facciate, organizziamo e realizziamo tutto il lavoro, senza imprevisti e perdite di tempo.

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INDICE :

  1. Bonus facciate con sconto immediato o cessione:
  2. In cosa consiste il bonus a Roma
  3. Il Bonus facciate 2021
  4. Cessione del credito | Bonus facciate
  5. Bonus facciate nessun massimale di spesa
  6. A chi spetta il Bonus facciate?
Il Bonus è spettante per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, spiegata con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 (clicca per aprire il documento). Disponibile anche la guida “Bonus facciate” (clicca per aprire il documento) un comodo vademecum che chiarisce chi sono i beneficiari dell’agevolazione, le tipologie di interventi ammessi e gli edifici coinvolti, sugli adempimenti da seguire.

1. Bonus facciate con sconto immediato o cessione:

Sconto immediato bonus facciate 2020: un’altra novità introdotta dal decreto Rilancio all’articolo 121 prevede l’estensione dello sconto immediato o cessione del credito ai privati che realizzano lavori incentivati con il “vecchio” bonus ristrutturazioni e al bonus facciate.

L’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che, in alternativa alla detrazione, il contribuente possa scegliere, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, tra:

  • sconto immediato sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

2. In cosa consiste il bonus facciate a Roma

Il Bonus facciate è una detrazione in vigore dal 2020, aggiuntiva rispetto a tutte le altre già esistenti (Ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus mobili) e riservata agli interventi che riguardano il decoro architettonico. È valido per tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata. L’agevolazione pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno e visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). A titolo di esempio, sono agevolabili gli interventi di decoro urbano quali i lavori su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e relativi alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Inoltre, rientrano tra le spese agevolabili, per esempio, quelle per effettuare le perizie e i sopralluoghi, rilasciare l’attestato di prestazione energetica, installare i ponteggi, smaltire i materiali rimossi per eseguire i lavori.

3. Bonus facciate 2021:

Bonus facciate 2021 nella Legge di Bilancio:
  • nell’ultima versione, il bonus facciate è diventato un bonus autonomo, e cioé per cui si è sganciato da qualsiasi riferimento al bonus della ristrutturazione edilizia.
  • il bonus non può essere applicato il per gli interventi sugli impianti, fatta eccezzione degli impianti funzionali di facciata come ad esempio le calate delle antenne terrestri o gli impianti di illuminazione fuori traccia: ammessi al bonus solo gli interventi relativi a «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». In altre parole vengono esclusi gli elementi, come gli infissi.
  • Il bonus facciate non è ammesso in alcune aree a bassa intensità di urbanizzazione. In pratica secondo la nuova formulazione, la possibilità di detrazione sarà limitata alle spese per edifici esistenti ubicati in «zona omogena» A o B e ciò consente di far rientrare nel bonus una grandissima parte delle città fatta eccezione per le zone C, ossia aree destinate a nuovi complessi insediativi con bassa densità di urbanizzazione. Qualche immobile residenziale, insomma, resterà tagliato fuori.
  • Un altro correttivo introdotto riguarda l’allineamento tra la disciplina del bonus facciate e l’ecobonus per il cappotto termico. La nuova versione lascia invariato lo sconto per i casi di pulitura o tinteggiatura esterna che rimane quindi al 90%. Nel caso in cui però, si decidesse di ritoccare l’intonaco di almeno il 10% della facciata, sarà obbligatorio rispettare requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza che, di fatto, indurranno molti a scegliere di realizzare un cappotto termico. Sul rispetto dei requisiti ci saranno controlli a campione
  • Il bonus facciate 2021 pari al 90% è stato esteso ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo. Si tratta, pertanto, di alberghi e società che possiedono immobili ad uso strumentale.
    • Gli interventi di efficienza energetica, influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per rientrare nel campo del bonus facciate, devono soddisfare sia i “requisiti minimi” indicati nel decreto del Mise 26 giugno 2015 sia i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

4. Cessione del credito | Bonus facciate

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto: Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata possono decidere, di utilizzare direttamente la detrazione spettante, o in alternativa:
    • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
    • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Bonus facciate nessun massimale di spesa

Per il bonus facciate a Roma, però, a differenza delle altre detrazioni, non sono previsti tetti di spesa. Si potrà aggiungere anche questa spesa in più e quindi, anche in caso di altri interventi in corso, non ci sarà il rischio di perdere la detrazione. Sarà infatti possibile suddividere i costi secondo un preciso computo metrico estimativo, così da elencare le spese per i vari interventi in modo da ottenere il massimo dall’agevolazione.

6. A chi spetta il Bonus facciate?

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio italiano, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Titolo sull’immobile ed inizio lavori

Per usufruire dell’agevolazione del bonus facciate al 90 %, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In particolare, i contribuenti interessati devono:
  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
    • i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
    • i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.

Quali interventi sono agevolabili con il bonus facciate al 90 %?

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
  • intonacatura
  • verniciatura
  • rifacimento di ringhiere
  • decorazioni
  • marmi di facciata
  • balconi
  • restauro marmi di facciata
Si escludono le spese sostenute per la sostituzione degli infissi, detraibili comunque al 50% con o il Bonus RistrutturazioneRimangono, inoltre, esclusi gli interventi relativi agli impianti di illuminazione, sugli impianti termici e sui cavi esterni. Sono ammessi al “bonus facciate” lavori riconducibili al decoro urbano, quali quelli riferiti:
    • a grondaie ed ai pluviali;
    • a parapetti e cornicioni;
    • alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Sono escluse le spese:

    • effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
    • sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Spese professionali ammesse in Bonus facciate

Risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori, quali, ad esempio:
        • quelle per la direzione lavori;
        • le spese per il coordinamento per la sicurezza. 
Le spese per la Progettazione  e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’ Attestato di prestazione energetica   

Zone ammesse Bonus facciate | Interventi su fabbricati ricadenti nella Zone A e B

Non tutti gli immobili rientrano nelle zone ammesse per usufruire dl Bonus Facciate, il decreto ministeriale n.1444/1968 stabilisce le zone assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunaliche il che limitato gli interventi alle sole zone A e B, dove:
    • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
    • la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Zone Escluse dal Bonus Facciate

Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone:
    • C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)
    • D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
    • E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.
    • F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Quali i fabbricati ammessi al bonus?

Sono ammessi i fabbricati delle zone A e B, siano essi villette mono o plurifamiliari, oppure condomini. Sono esclusi i fabbricati isolati, quindi fuori dalle Zone A e B.

Quali sono i limiti di spesa?

Il Bonus Facciata non ha alcun limite di spesa massima, e questo vale sia per singole unità immmobiliari e sia per i condomini, purché tutte le lavorazioni rientrino negli interventi ammissibili.

Bonus Facciate a Roma, contattaci per una consulenza e un sopralluogo gratuito

La nostra impresa di ristrutturazione su Roma

Professione Ristrutturare a Roma è l’unico interlocutore che si occupa dei lavori di ristrutturazione edilizia. 1. Sopralluogo dell’appartamento con consulenza GRATUITA, da parte di un nostro tecnico abilitato (Geometra o Architetto); 2. Stesura del del preventivo gratuito.

Successivamente dopo l’accettazione del preventivo:

  • Sopralluogo e consulenza gratuita;
  • Rilevo dello stato di fatto ;
  • Presentazione di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per legge;
  • Gestiamo e organizziamo completamente il cantiere attraverso le nostre maestranze selezionate e certificate;
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Ristrutturazioni su Roma e Provincia Telefono: 06.5202959

La nuova guida bonus facciata Agenzia delle Entrate, prevede che:
L’agevolazione bonus facciate è una detrazione d’imposta da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq. Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

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