1. Che cos’è un ape a Roma?
L’
Ape a Roma è un documento ufficiale che attesta e attribuisce, attraverso l’elaborazione dati specifici di un appartamento o di un negozio, una rispettiva
classe energetica.
La
classe energetica varia da una scala di dici lettere che va da A4 a G, che ovviamente come per gli elettrodomestici, l’assegnazione dipende dalla qualità e dall’efficienza degli elementi costruttivi dell’involucro edilizio e dei suoi componenti, come ad esempio la presenza o meno del cappotto termico, l’stallazione di una caldaia a camera aperta invece che a condensazione, o la tipologia degli infissi istallati.
Al momento dell’ acquisto o della locazione di un immobile, l’ape a Roma oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e chiarire sul reale valore degli edifici ad alto risparmio energetico.
2. Quando va fatto l’attestato?
I casi in cui è necessario munirsi della certificazione energetica sono molteplici. Inoltre, l’attestato dovrà essere aggiornato nel caso vengano effettuati lavori di riqualificazione o di ristrutturazione dell’appartamento che ne modifichino la struttura (sostituzione della caldaia, della pavimentazione, modifica degli infissi, ecc.)Ti dovrai preoccupare di far redigere l’APE nei seguenti casi:
- Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
- Donazione: trasferimenti a titolo gratuito
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari
- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica)
- Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
- Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.
- Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
L’attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc
Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall’APE (attestato di prestazione energetica). Mentre l’AQE (attestato di qualificazione energetica) non può sostituire l’APE
1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
Prima del trasferimento dell’immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario a sue spese deve far redigere l’Ape e consegnarlo all’acquirente.
Nell’atto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile.
Inoltre l’attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05)
Le sanzioni per il proprietario inadempiente sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000. E’ stata eliminata la nullità dell’atto in caso di mancata allegazione
2. Donazione: trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto, assegnazione alloggi, etc)
Nel D.Lgs 192/05 non si cita se in caso di trasferimento a titolo gratuito sia obbligatorio dotare l’immobile di
APE ma secondo l’applicazione vigente (come indicato nello studio del Notariato), anche se non esistono specifiche sanzioni, bisogna dotare l’immobile di APE anche in caso di donazione.
In caso di eredità di un immobile, tra i documenti della successione non bisogna includere il
certificato energetico.
3. Affitto di unità immobiliari
In caso di affitto di singole unità immobiliari l’
APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto.
Come in caso di compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l’
attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all’affittuario al momento della registrazione del contratto.
Le sanzioni per chi non fa l’ape in caso di locazione vanno da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà.
I controlli e le sanzioni possono essere commissurate dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Da alcuni mesi al momento della registrazione allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, gli impiegati richiedono di visionare l’APE
4. Annunci di vendita di unità immobiliari
Quando parliamo di annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d’informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell’involucro e la classe energetica corrispondente.
Quindi, affinchè l’annuncio contenga le informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la redazione dell’attestato prima della pubblicazione. Le sanzioni per il responsabile dell’annuncio arrivano a 3000 euro.
5. Nuove costruzioni
La direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull’obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di
APE (Attestato di Prestazione Energetica). L’obiettivo è quello di controllare l’effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L’acquirente può tutelarsi ricevendo proprio
certificato energetico prima dell’acquisto.
La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune diversi documenti tra i quali anche l’APE. L’attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell’edificio (non può essere il progettista o il
direttore dei lavori)
6. Ristrutturazione importante
Il concetto di “ristrutturazione importante” è una delle principali modifiche della L. 90/2013. Vengono considerati tali, interventi comunque denominati, che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’edificio.
I casi che rientrano in questa voce sono innumerevoli e potrebbero portare ad una sensibile modifica delle tecniche edilizie. Per fare un esempio ricadono in questo campo la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della verniciatura delle superfici esterne, etc. Anche interventi che ricadono nella categoria “manutenzione ordinaria” possono essere ricondotti, dal punto di vista della normativa energetica, alla “ristrutturazione importante”.
Ad ogni “ristrutturazione importante” bisognerà dotare l’immobile di APE.
In seguito interventi edili che prevedano la consegna di PdC,
SCIA o
CILA è obbligatorio che il direttore dei lavori o un tecnico incaricato consegnino l’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) per la fase di collaudo e fine lavori.
7. Edifici pubblici ed aperti al pubblico
In edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie maggiore di 250 mq bisogna realizzare l’
Attestato di Prestazione Energetica (APE). La norma prevede che in tutti gli edifici aperti al pubblico di superficie superiore a 500 mq l’attestato venga affisso all’ingresso dell’edificio o in altro luogo ben visibile al pubblico. L’obbligo è previsto dall’art. 6 del D. Lgs 192/05
Anche le scuole, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE)
8. Contratti di gestione del clima in edifici pubblici
In caso di nuovi contratti o rinnovi relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici si dovrà dotare l’immobile o la singola unità immobiliare dell’ Attestato di Prestazione Energetica (APE)
3. Chi può fare l’ape?
L’APE a Roma viene redatto da un “soggetto accreditato” chiamato certificatore energetico che ha competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici. La formazione, la supervisione e l’accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. Circa la metà delle Regioni italiane ancora non hanno adottato delle normative proprie, in questo caso la legge vigente è quella nazionale (D.Lgs. 192/05)
Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l’architetto, l’ingegnere ed il
geometra.
4. Come va fatto l’ape?
Con l’ausilio di specifici software viene effettuata una analisi energetica dell’immobile, valutate le caratteristiche delle murature e degli infissi, le caratteristiche geometriche dell’immobile, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
In seguito il Certificatore elabora i calcoli, compila il documento e rilascia la targa energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. L’ APE va conservato con il libretto della caldaia e consegnato al nuovo proprietario o al locatario
5. Perché fare un ape?
L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per legge in caso di compravendita, affitto o locazione, per le nuove costruzioni, in caso di
ristrutturazione edilizia, ecc., indipendentemente da questo fare un
ape a Roma vuol dire attestare un apparamento secondo le direttive europee e dunque conoscere il consumo e la rispettiva classe energetica.
6. Quanto costa fare un ape a Roma?
Quanto costa un Ape a Roma? in media il costo di un attestato di prestazione energetica per appartamento può oscillare dai 80 ai 130 euro, chiaramente il mercato è fatto di libera concorrenza e ogni tecnico libero professionista può richiedere il prezzo che ritiene più opportuno.
Facendo una ricerca su internet capita di imbattersi a delle offerte paradossalmente sottocosto ad esempio 39 euro per un ape, chiaramente è un prezzo nettamente fuori mercato, per ovvi motivi, il primo è l’onere del soprallugo,
il sopralluogo E’ UN OBBLIGO DI LEGGE, non si può fare un ape senza soprallugo, la stessa dicitura del soprallugo è trascritta nell’Ape.
La seconda è che un ape senza sopralluogo è un Ape fatto male, senza alcun criterio. Il consumo non è realistico e ad esempio vi è stata attribuita una classe energetica più bassa del dovuto causando ripercussioni sull’impatto di mercato, un annuncio immobiliare in classe G con un elevato consumo energetico può causare un deprezzamento dell’immobile.
7. Quanto dura la validità di un ape?
L’ attestato di prestazione energetica ha in genere una validità massima di 10 anni ma va rinnovato se l’immobile viene ristrutturato con interventi che modificano le prestazioni energetiche. Il certificatore può assegnare all’APE una validità di 10 anni solo se sono rispettate le normative sul risparmio energetico, altrimenti la validità è fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
8. Validità del vecchio Certificato Energetico
Tutti gli
ACE redatti precedentemente al 4 agosto 2013, non perdono valore e rimangono in validità per dieci anni a partire dalla data del loro rilascio, a meno di eventuali interventi di
ristrutturazione che modifichino la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti in esso installati o in ottemperanza dei controlli sugli impianti fissati dalla legge. Se in corso di validità, l’attestato di certificazione energetica può quindi essere utilizzato, ad esempio, nel caso di allegazione ad un atto di compravendita o locazione stipulato successivamente al 4 agosto 2013.
Per richiedere l’
ape o attestato di prestazione enrgetica a Roma è necessario rivolgersi a una figura specializzata, ossia il certificatore energetico che sono tecnici specializzati accreditati dalle Regioni: si tratta di ingegneri, geometri o architetti che hanno superato un esame per l’abilitazione specifica in tale ruolo.
9. Qual’è la differenza tra Attestato di Prestazione Energetica (APE) e Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)?
La normativa prevede per la certificazione energetica degli edifici due attestati: l’AQE e l’APE.
L’AQE è l’attestato che entra in scena a conclusione dei lavori di costruzione o ristrutturazione di un edificio ed ha la funzione di controllare ed attestare che, durante i lavori, siano state rispettate le prescrizioni finalizzate al miglioramento della sua efficienza energetica.
L’APE ha la funzione di informare il proprietario, l’acquirente e/o il locatario riguardo le prestazioni energetiche ed il livello di efficienza energetica dell’edificio.
L’APE deve comprendere:
- le raccomandazioni per l’incremento dell’efficienza energetica dell’edificio;
- le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti da realizzare per il miglioramento dell’efficienza energetica;
- tutti i dati che permettono agli interessati la valutazione e il confronto di edifici diversi e quindi il confronto fra gli stessi in base alle loro prestazioni energetiche. Per facilitare il confronto fra edifici, introduce la classe energetica.
La classe energetica è una categoria prestazionale, caratterizzata da specifici valori e contraddistinta da una lettera che va da G ad A+.
“G” individua gli edifici con un’efficienza energetica minore.
“A+” è invece la classe più alta a cui appartengono gli edifici con più alta efficienza energetica.
In questo modo l’APE orienta il mercato verso gli immobili a più alto rendimento energetico e consente ai consumatori di valutare le prestazioni energetiche degli edifici rapidamente e di confrontarli secondo un bilancio costi/benefici.
Le 2 principali differenze tra APE e AQE sono:
- l’attribuzione della classe energetica agli edifici effettuata solamente dall’APE;
- le caratteristiche del certificatore energetico che deve redigere l’attestato (vedi il punto 8).
- I due attestati svolgono ruoli diversi e non sono sostituibili l’uno con l’altro.
10. Casi di esclusione dell’APE
I casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono individuati dall’art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall’appendice A del DM 26/06/2015
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
- edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
- i fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro strutturale” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
11. Quali informazioni e documenti servono per l’APE?
Le informazioni utili e i documenti necessari per la redazione dell’ape a Roma sono:
- identificativi catastali dell’immobile
- generalità ed indirizzo di residenza del proprietario dell’immobile
- libretto di impianto della caldaia se riscaldamento autonomo, libretto di centrale se centralizzato, con ultimo rapporto di controllo dei fumi (non obbligatori ma opportuni per la validità di 10 anni)
- Eventuali altri documenti utili, quali schede tecniche degli infissi, modelli dei climatizzatori e simili
Per approfondimenti: