SCIA per locazione turistica a Roma
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La Denuncia di Inizio Attività a Roma (D.I.A.) era una pratica amministrativa che, nel mondo dell’edilizia, rappresentava uno degli strumenti urbanistici più rilevanti che nasceva sotto diverso nome, con la legge n.47/85 che, all’art.26 opere interne obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti a presentare una relazione descrittiva a firma di un professionista abilitato sulle opere da compiersi.
Oggi la D.I.A con i decreti attuativi della Riforma Madia (in particolare con il cd. decreto Scia 2), infine, la è stata sostituita definitivamente dalla SCIA (Segnalazione certificata inizio attività).
La D.I.A. era regolamentata, dal Testo Unico dell’Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all’art. 22 e 23 era uno strumento estremamente potente, che serviva alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di vigilanza sul proprio territorio.
Con la D.I.A. si potevano, addirittura, costruire nuovi edifici, qualora sia presente un Piano Particolareggiato.
Il testo unico dell’edilizia (art.22 D.P.R. 380/2001) stabiliva che con la D.I.A. si potevano fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001). È pertanto richiesta la D.I.A. per opere di, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia (così come definiti dall’art.3 del D.P.R. 380/2001). Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell’unità abitativa al Comune. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece soggetti a C.I.L.A.(Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
La Dia si presentava all’Ufficio Tecnico del Municipio di competenza o allo sportello unico per l’edilizia di Roma a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e doveva contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento.
Una volta presentata, la D.I.A. si ritiene approvata dopo 30 giorni dalla data di presentazione e si poteva dare inizio alle opere edilizie.
1) Modulo DIA in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;
2) asseverazione, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo;
3) relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato;
4) elaborato grafico costituito da stato di fatto e di progetto e stato comparativo, a firma di tecnico abilitato;
5) Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) delle imprese esecutrici dei lavori;
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità alla presentazione della comunicazione;
7) copia fotostatica fronte-retro del documento di identità in corso di validità del richiedente dell’autorizzazione.
8) estratto di mappa catastale rilasciato dall’Agenzia del Territorio; 9) planimetria catastale dell’ immobile in oggetto;
10) pareri, autorizzazioni, atti di assenso, eventualmente previsti da normative di settore (es. Autorizzazione Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, ecc.).
La D.I.A. deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell’ effettivo inizio dei lavori, il termine massimo di efficacia del titolo è di tre anni dalla presentazione.
Documenti necessari per avviare il procedimento:
– Documento Unico di Regolarità Contributiva e Dichiarazione dell’Organico Medio Annuo;
– Nel caso di immobile sottoposto al vincolo, del nulla osta da parte dell’Ente ad esso preposto;
– Se è necessaria, autorizzazione sismica da parte dei competenti uffici dell’ Area Genio Civile di Roma, per le opere in cemento armato o strutture equivalenti.
Al termine dei Lavori il Direttore dei lavori deve comunicare all’Ufficio Tecnico la data di ultimazione degli stessi e consegnare un certificato di collaudo finale, che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato, nonché la ricevuta dell’avvenuta richiesta di variazione catastale.
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