Dia in sanatoria a Roma

come presentare la dia in sanatoria roma

La Dia in sanatoria è una pratica amministrativa che si presentava per regolarizzare interventi di ristrutturazione edilizia realizzati senza alcun titolo deve essere asseverata da parte di un tecnico abilitato all’esercizio professionale come un Geometra, un Architetto o un Ingegnere.

QUALI SONO LE OPERE SOGGETTE ALLA DIA IN SANATORIA?

La Dia in sanatoria è uno strumento viene definito dall’art. 37 del DPR 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia). La dia (attuale SCIA) in sanatoria permette di sanare opere edilizie irregolari o abusive che sarebbero dovute essere realizzate con una denuncia di inizio attività (DIA). Il procedimento che permette la sanatoria viene anche definito “accertamento di conformità” e viene svolto da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra).

La Dia (SCIA) in sanatoria viene presentata allo sportello unico dell’edilizia ossia l’ufficio tecnico del comune che ha un tempo limitato per dare una risposta (solitamente 60 giorni). Dopo questo intervallo di tempo la DIA a Roma (SCIA) si considera accettata grazie alla formula del “silenzio-assenso”.

Dopo la sanatoria sarà necessario predisporre la variazione catastale con la procedura DOCFA per aggiornare la planimetria catastale.La doppia conformità

Per rendere possibile la sanatoria bisogna verificare ed asseverare il concetto di “doppia conformità”: Si parla di doppia conformità perché l’intervento irregolare per essere sanato deve risultare conforme alla normative urbanistiche ed edili vigenti sia al momento della realizzazione dei lavori, sia al momento della presentazione della DIA (SCIA). Il tecnico firmatario e il titolare della DIA saranno responsabili della dichiarazione resa.

Le sanzioni

Le sanzioni dipendono dal comune e dalla Regione in cui si trova l’immobile da sanare. La normativa nazionale prevede un intervallo molto ampio: da 1000 a 10000 euro. In caso di piccoli interventi come per la sanatoria di appartamenti, la sanzione applicata è la minima, circa 1000 – 1500 euro.

Approfondimento: La regolarità edilizia-urbanistica di un immobile; Sanatoria di un appartamento prima del rogito SCIA in sanatoria o CILA in sanatoria

Dopo gli ultimi aggiornamenti normativi la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) sostituisce la DIA. Alcuni comuni hanno modificato la modulistica, altri invece continuano ad utilizzare la vecchia procedura. In sostanza considerato che si tratta di una sanatoria e non di interventi da realizzare, esistono differenze minime tra DIA e SCIA.

Di altro tipo è la differenza tra DIA e CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata).Si può utilizzare la CILA, pratica più semplice ed economica, solo se i lavori irregolari sono stati realizzati dopo l’entrata in vigore della Legge 73/2010 cioè il 26 Maggio 2010. Lavori realizzati prima di questa data dovranno essere sanati con la DIA in sanatoria (o SCIA).

Variazione Catastale

In seguito della ex Dia in Sanatoria (attuale Scia) bisogna presentare una variazione catastale incaricando un tecnico abilitato di presentare la procedura DOCFA

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CHI PUO’ PRESENTARLA?

La cila può essere richiesta dal proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo (Affittuario, Usufruttuario o Compromissario acquirente, autorizzati dal proprietario).

COSA DEVO PRESENTARE IN ALLEGATO?

1) asseverazione, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo;
2) relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato;
3) elaborato grafico costituito da stato di fatto e di progetto e stato comparativo, a firma di tecnico abilitato;
4) Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) delle imprese esecutrici dei lavori;
5) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità alla presentazione della comunicazione;
6) copia fotostatica fronte-retro del documento di identità in corso di validità del richiedente dell’autorizzazione.
7) estratto di mappa catastale scaricato, per visura, in via telematica dal sito ufficiale dell’Agenzia del Territorio recante il timbro e la firma di un tecnico abilitato con la quale assevera la corretta stampa dell’estratto di mappa nella scala appropriata (1:2000 o 1:1000), in alternativa potrà essere presentato Estratto di mappa catastale, rilasciata in originale dall’Agenzia del Territorio: tale estratto dovrà riportare una data di rilascio che non superi i 90 giorni antecedenti la data di presentazione al Comune della comunicazione e la corretta individuazione degli immobili oggetto di intervento.
8) pareri, autorizzazioni, atti di assenso, eventualmente previsti da normative di settore (es. Autorizzazione Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, ecc.).

DOVE DEVO PRESENTARLA?

Si presentava all’Ufficio Tecnico del Municipio di competenza o allo sportello unico per l’edilizia di Roma a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e si può dare immediatamente inizio alle opere edilizie in seguito al protocollo.

TEMPI E COSTI?

La cila permette di iniziare i lavori subito dopo la presentazione senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. Il costo da versare al Comune corrisponde ai diritti di segreteria, solitamente per una Comunicazione Inizio Lavori nel Comune di Roma sono circa 250€. Il nostro onorario per la presentazione della della comunicazione cila, compreso l’onere dell’aggiornamento catastale all’Agenzia per il Territorio può variare a seconda del periodo di durata del cantiere, per lavori di durata compresa in 30 giorni lavorativi abbiamo dei prezzi standard, per richiedere un preventivo gratuito senza impegno compila in breve tempo il contact form, avrai presto una riposta esaustiva da parte nostra, ringraziamo in anticipo.

SANZIONI:

Sulla base di quanto disposto dall’art. 6 comma 7 del DPR n. 380/2001 La mancata comunicazione dell’inizio lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria:

– le Comunicazione di Inizio Lavori ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera a), in sanatoria possono essere presentate per opere già eseguite e comportano la sanzione pecuniaria pari a 258,00 euro;

– le Comunicazione di Inizio Lavori ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettere a), in sanatoria possono essere presentate spontaneamente per opere in corso di esecuzione e comportano la sanzione pecuniaria pari a 86,00 euro.

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