SCIA per locazione turistica a Roma
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CILA, SCIA, e SCIA2 (ex DIA) cosa sono, differenze e quando presentarle?
La Cila Comunicazione Inizio Lavori Asseverata è una pratica amministrativa che, nel mondo dell’edilizia, rappresenta a partire dal 22 maggio 2010 con la Legge di conversione n. 73/2010, uno degli strumenti urbanistici più rilevanti. La C.I.L.A. è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell’Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all’art. 6 ne descrive il potere e i limiti.
La legge Legge di conversione n. 73/2010 specifica che con la C.I.L.A. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera, a D.I.A. o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).
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È pertanto richiesta la C.I.L.A. per opere di manutenzione straordinaria, (così come definiti dall’art.6 del D.P.R. 380/2001).
Non presentando la Cila prima dell’ inizio lavori si entra nell’illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:
– eseguendo opere senza richiedere la C.I.L.A. per le quali sarebbe richiesta.
– eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe una C.I.L.A. o autorizzazione diversa dalla C.I.L.A. (esempio D.I.A. o Permesso di costruire)
– eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella C.I.L.A.
Una volta eseguite abusivamente le opere, si può presentare una Dichiarazione di Conformità (art.36 del T.U.) Che, a firma di un Tecnico iscritto al relativo Albo, attesta che sono state fatte delle opere conformi agli strumenti urbanistici però senza richiedere il relativo permesso. Viene allora richiesta una ammenda, non inferiore a 1.000 €. e non superiore a 10.000 €.
Le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.
La Cila si presenta all’Ufficio Tecnico del Comune (ogni Comune ne deve avere uno) a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori.
In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato, che, in tal senso, prende le difese dell’Amministrazione stessa e delle sue leggi. Pertanto la Parcella Professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume. Una volta presentata, la C.I.L.A. si ritiene operativa immediatamente (fa fede la data di protocollo dell’Ufficio Tecnico) e si possono effettuare le opere edilizie.
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA C.I.L.A.
Domanda a firma del Proprietario o avente Ruolo
Relazione tecnica dettagliata, a firma del progettista
Elaborati progettuali ante e post operam, a firma del progettista
Comunicazione Impresa esecutrice e DURC.
La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, riguarda tutti gli interventi non soggetti alle precedenti procedure edilizie: Cila, Cil Attività di edilizia libera e Permesso di Costruire. Vale per i lavori di restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di parti strutturali e cambi di destinazione d’uso.
La SCIA sostituisce la DIA, qualora non siano presenti vincoli di natura ambientale, paesaggistica o culturali. Le attività soggette a SCIA possono essere iniziate a partire dalla data della sua presentazione all’amministrazione competente.
La Formazione della SCIA prevede l’intervento di un tecnico abilitato per la progettazione delle opere da realizzare, la redazione della relazione tecnica illustrativa, la certificazione dello stato di fatto e di progetto, l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme per la SCIA e l’asseverazione che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti.
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, rimozione degli eventuali effetti dannosi, specifiche determinazioni di autotutela. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti sopra ricordati, all’amministrazione è consentito intervenire solo in caso di danni al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute, alla sicurezza pubblica e alla difesa nazionale.
La D.I.A. Denuncia Inizio Attività è un procedimento amministrativo con il quale è possibile eseguire interventi di ristrutturazione edilizia al fine di modificare, migliorare o trasformare un unità immobiliare. La DIA, Denuncia di Inizio Attività, si applica agli interventi edilizi indicati dai commi 1 e 2 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001). Sono realizzabili mediante DIA gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 e art. 6 del testo unico e le varianti ai Permessi di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano le destinazioni d’uso e la categoria edilizia, non alterano la volumetria dell’edificio e non violano le prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire.
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