Interventi edilizi e titoli abilitativi – differenze tra Cila scia1 Scia2

Differenze tra CILA, SCIA, super-SCIA e Permesso di costruire

S.C.I.A.1 E S.C.I.A.2

Il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126 (c.d. Decreto SCIA 1) ha introdotto all’interno della L.n. 241/1990, l’art. 19-bis “Concentrazione dei regimi amministrativi”, inerente il procedimento della SCIA, che prevede al comma 2 la SCIA unica, e al comma 3 la SCIA condizionata, che può essere attivata dall’interessato qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati. Il decreto legislativo 20 novembre 2016 n. 222 (c.d. Decreto SCIA 2) ha, tra l’altro:

  1. Abolito la CIL, confluita nell’attività edilizia libera (AEL) di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001, che prevede al comma 1 lett. e-bis) la comunicazione di avvio lavori, solo per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee da rimuovere al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non super iore a novanta giorni;
  2. Abolito la denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (DIA), confluita nella Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (art. 23 d.P.R. 380/2001), la c.d. SCIA 2;
  3. -Introdotto la Segnalazione certificata di agibilita’, in luogo del certificato di agibilità e dell’attestazione di agibilità (art. 24 d.P.R. 380/2001); Ne è conseguita la modifica del regime amministrativo cui sono subordinati gli interventi edilizi. In merito a tale ultimo aspetto, il D.Lgs. 222/2016 è corredato dalla tabellaA-dlgs-222-2016(formato pdf) nella cui Sezione II –Edilizia, nel quale è rinvenibile la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi cui gli stessi sono sottoposti, pertanto si rimanda a tale quadro sinottico per ogni esigenza.

Si rappresenta inoltre che, dal 16-05-2016, le pratiche di CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), e le eventuali comunicazioni di fine lavori, si presentano esclusivamente p er via telematica tramite la piattaforma SUET (Sportello Unico Edilizia Telematico), al quale si rimanda per mezzo dei link sotto indicati. Diritti di segreteria Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato : – tramite procedura on web acces sibile dalla sezione “Servizi on line” del portale Roma Capitale, servizi di riscossione reversali ;

Le tariffe vigenti sono quelle indicate dalla tab – tariffe – dac – 4 – 2017 (format o Pdf), estratta dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4/2017, ove in luogo di D.I.A. leggasi S.C.I.A.

In questo articolo interventi edilizi e titoli abilitativi analizziamo le definizioni, illustriamo quando sono necessari e quali sono le differenze CILASCIA, super-SCIA e Permesso di costruire Interventi edilizi e titoli abilitativi: il decreto SCIA 2 individua compiutamente i regimi amministrativi in funzione dell’attività edilizia.

Con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 che apporta modifiche al dpr 380/2001, scompaiono definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL.

Restano in piedi 5 titoli abilitativi:

  • edilizia libera (senza necessità di alcun titolo)
  • CILA (comunicazione inizio attività asseverata)
  • SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
  • super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire)
  • PdC (Permesso di costruire)

In questo articolo riproponiamo una tabella di sintesi degli interventi realizzabili mediante ciascuno di questi titoli.

La tabella è stata aggiornata con i nuovi riferimenti normativi dopo l’abrogazione del dpr 139/2010 e l’entrata in vigore (6 aprile 2017) del dpr 31/2017, che definisce le nuove regole per l’Autorizzazione paesaggistica.

INTERVENTI EDILIZI E TITOLI ABILITATIVI

I titoli abilitativi sono strettamente legati alla tipologia di interventi da eseguire.

Il D.P.R. 380/2001, all’art. 3, definisce le seguenti tipologie di interventi:

  • interventi di manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
  •  
  • interventi di manutenzione straordinaria : opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Sono inclusi anche gli interventi frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la vari azione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico o purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso
  •  
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo: interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio
  •  
  • interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza
  •  
  • interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti sono comunque da considerarsi tali:
  •  
  • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente
  •  
  • gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune
  •  
  • la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato
  •  
  • l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
  •  
  • l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti
  •  
  • gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale
  •  
  • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
  • interventi di ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale

Edilizia Libera – Nessun titolo abilitativo

Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)
  2. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
  3. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
  4. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
  5. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
  6. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
  7. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale
  8. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
  9. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
  10. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Occorre tuttavia rispettare le norme relative a:

  • antisismica
  • sicurezza
  • antincendio
  • questioni igienico-sanitarie
  • efficienza energetica
  • tutela dal rischio idrogeologico
  • codice dei beni culturali e del paesaggio

SCIA (segnalazione certificata inizio attività)

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:

  1. interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
 
  • non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
  • non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
  • non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
  • le varianti a permessi di costruire che
  • non incidono su parametri urbanistici e volumetrie
  • non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
  • non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
  • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

Inoltre, sono realizzabili mediante titolo abilitativo “segnalazione certificata d’inizio attività” e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.

Titolo abilitativo : Permesso di costruire

Tutti gli interventi edilizi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire.

In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:

  • gli interventi di nuova costruzione
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
    • portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
    • comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti limitatamente alle zone omogenee A,
    • comportino mutamenti della destinazione d’uso,
    • comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004

CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)

Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori.

In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.

Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di:

  • strumenti urbanistici
  • regolamenti edilizi
  • disciplina urbanistico-edilizia
  • norme antisismiche
  • norme di sicurezza
  • norme antincendio
  • norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica
  • norme sulla tutela dal rischio idrogeologico,
  • codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004)

Segnalazione certificata di agibilità

La Segnalazione certificata di agibilità, da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori, sostituisce il certificato di agibilità. A livello di procedura non cambia niente rispetto al passato, ma viene spostata sul tecnico asseverante (direttore dei lavori o professionista abilitato ) la responsabilità della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato.

Quale titolo abilitativo occorre?

Quale titolo abilitativo edilizio è necessario se devo effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia leggera?
E se la ristrutturazione è pesante?
Inoltre, in caso di demolizione e costruzione, è necessario il permesso di costruire o posso procedere con SCIA?
E quando posso procede senza alcun titolo abilitativo operando in edilizia libera?

Finalmente queste domande hanno una risposta certa, su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016) infatti ha definito il regime amministrativo e i riferimenti normativi in funzione di ciascuna attività edilizia.

In particolare, viene effettuata un’intera ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, con le eventuali concentrazione di regimi. Vengono inoltre definiti, per le attività soggette a permesso di costruire, SCIA, CILA e attività libera, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o di assenso comunque denominati.

Ad esempio, per gli interventi di manutenzione ordinaria, interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, è possibile procedere in edilizia libera. I riferimenti sono il dpr 380/2001, art. 3 comma 1 lettera a) e art. 6 comma 1 lettera a).

Di seguito e in allegato proponiamo la tabella contenente tutti gli interventi e i regimi amministrativi della sezione edilizia, contenuta nell’allegato A del decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016).

Ricordiamo che la tabella (ai punti 46,62 e 78) è stata aggiornata con i nuovi riferimenti normativi dopo l’abrogazione del dpr 139/2010 e l’entrata in vigore (6 aprile 2017) del dpr 31/2017, che definisce le nuove regole per l’Autorizzazione paesaggistica.

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SCIA edilizia al Comune di Roma: la modulistica unificata e standardizzata

L’iter di valutazione della SCIA edilizia al Comune di Roma segue naturalmente la recente evoluzione normativa attuata dal Governo in materia di procedimenti edilizi. Infatti, ricordiamo brevemente, che la Scia Roma – Segnalazione Certificata di Inizio Attività è stata introdotta dal D.L. n.78/2010 in sostituzione della DIA – Dichiarazione di Inizio Attività istituita con la L. n.241/1990. Successivamente, in attuazione della L. n.124/2015 – cosiddetta Riforma Madia – e in un’ottica di semplificazione del regime amministrativo cui sono subordinati gli interventi edilizi, sono stati adottati il D.Lgs. n.126/2016 – cosiddetto Decreto SCIA – e il D.Lgs. 222/2016 – cosiddetto Decreto SCIA 2. Pertanto, alla luce delle suddette modificazioni e dell’Accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali siglato in sede di Conferenza unificata del 4 maggio 2017, la SCIA edilizia al Comune di Roma oggi va compilata servendosi della modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale. La domanda deve essere consegnata in triplice copia e va corredata di tutta la documentazione richiesta all’interno del modulo stesso. L’Amministrazione capitolina, nei trenta giorni successivi al deposito, si riserva la facoltà di effettuare le verifiche necessarie e, qualora riscontri carenza documentale o contrasti tra l’intervento in progetto e le norme vigenti in materia urbanistica/edilizia, notifica all’interessato la comunicazione di completare la pratica o l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

SCIA edilizia al Comune di Roma: la procedura online

Dal 16 maggio 2016 alcune comunicazioni – come la CILA – possono essere presentate agli uffici competenti del Comune di Roma esclusivamente per via telematica e mediante la piattaforma SUET. Il SUET è uno sportello telematico a disposizione dei cittadini e dei tecnici professionisti, progettato per semplificare la presentazione delle istanze, agevolare l’istruttoria e monitorare lo stato d’avanzamento delle pratiche. Nei prossimi mesi tale servizio sarà esteso anche alla SCIA. Infine, sul portale di Roma Capitale, è possibile pagare i diritti di segreteria tramite procedura online accessibile dalla sezione Servizi on line. Le tariffe vigenti sono quelle indicate dalla tabella estratta dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4/2017, ove in luogo di DIA leggasi SCIA.

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