SCIA per locazione turistica a Roma
Prima di tutto per iniziare un'attività di locazione turistica a Roma si deve trasmettere, esclusivamente in via telematica,...
Il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126 (c.d. Decreto SCIA 1) ha introdotto all’interno della L.n. 241/1990, l’art. 19-bis “Concentrazione dei regimi amministrativi”, inerente il procedimento della SCIA, che prevede al comma 2 la SCIA unica, e al comma 3 la SCIA condizionata, che può essere attivata dall’interessato qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati. Il decreto legislativo 20 novembre 2016 n. 222 (c.d. Decreto SCIA 2) ha, tra l’altro:
Si rappresenta inoltre che, dal 16-05-2016, le pratiche di CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), e le eventuali comunicazioni di fine lavori, si presentano esclusivamente p er via telematica tramite la piattaforma SUET (Sportello Unico Edilizia Telematico), al quale si rimanda per mezzo dei link sotto indicati. Diritti di segreteria Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato : – tramite procedura on web acces sibile dalla sezione “Servizi on line” del portale Roma Capitale, servizi di riscossione reversali ;
Le tariffe vigenti sono quelle indicate dalla tab – tariffe – dac – 4 – 2017 (format o Pdf), estratta dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4/2017, ove in luogo di D.I.A. leggasi S.C.I.A.
In questo articolo interventi edilizi e titoli abilitativi analizziamo le definizioni, illustriamo quando sono necessari e quali sono le differenze CILA, SCIA, super-SCIA e Permesso di costruire Interventi edilizi e titoli abilitativi: il decreto SCIA 2 individua compiutamente i regimi amministrativi in funzione dell’attività edilizia.
Con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 che apporta modifiche al dpr 380/2001, scompaiono definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL.
Restano in piedi 5 titoli abilitativi:
In questo articolo riproponiamo una tabella di sintesi degli interventi realizzabili mediante ciascuno di questi titoli.
La tabella è stata aggiornata con i nuovi riferimenti normativi dopo l’abrogazione del dpr 139/2010 e l’entrata in vigore (6 aprile 2017) del dpr 31/2017, che definisce le nuove regole per l’Autorizzazione paesaggistica.
I titoli abilitativi sono strettamente legati alla tipologia di interventi da eseguire.
Il D.P.R. 380/2001, all’art. 3, definisce le seguenti tipologie di interventi:
Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:
Occorre tuttavia rispettare le norme relative a:
Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:
Inoltre, sono realizzabili mediante titolo abilitativo “segnalazione certificata d’inizio attività” e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
Tutti gli interventi edilizi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire.
In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:
Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori.
In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.
Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di:
La Segnalazione certificata di agibilità, da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori, sostituisce il certificato di agibilità. A livello di procedura non cambia niente rispetto al passato, ma viene spostata sul tecnico asseverante (direttore dei lavori o professionista abilitato ) la responsabilità della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato.
Quale titolo abilitativo edilizio è necessario se devo effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia leggera?
E se la ristrutturazione è pesante?
Inoltre, in caso di demolizione e costruzione, è necessario il permesso di costruire o posso procedere con SCIA?
E quando posso procede senza alcun titolo abilitativo operando in edilizia libera?
Finalmente queste domande hanno una risposta certa, su tutto il territorio nazionale.
Il Decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016) infatti ha definito il regime amministrativo e i riferimenti normativi in funzione di ciascuna attività edilizia.
In particolare, viene effettuata un’intera ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, con le eventuali concentrazione di regimi. Vengono inoltre definiti, per le attività soggette a permesso di costruire, SCIA, CILA e attività libera, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o di assenso comunque denominati.
Ad esempio, per gli interventi di manutenzione ordinaria, interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, è possibile procedere in edilizia libera. I riferimenti sono il dpr 380/2001, art. 3 comma 1 lettera a) e art. 6 comma 1 lettera a).
Di seguito e in allegato proponiamo la tabella contenente tutti gli interventi e i regimi amministrativi della sezione edilizia, contenuta nell’allegato A del decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016).
Ricordiamo che la tabella (ai punti 46,62 e 78) è stata aggiornata con i nuovi riferimenti normativi dopo l’abrogazione del dpr 139/2010 e l’entrata in vigore (6 aprile 2017) del dpr 31/2017, che definisce le nuove regole per l’Autorizzazione paesaggistica.
L’iter di valutazione della SCIA edilizia al Comune di Roma segue naturalmente la recente evoluzione normativa attuata dal Governo in materia di procedimenti edilizi. Infatti, ricordiamo brevemente, che la Scia Roma – Segnalazione Certificata di Inizio Attività è stata introdotta dal D.L. n.78/2010 in sostituzione della DIA – Dichiarazione di Inizio Attività istituita con la L. n.241/1990. Successivamente, in attuazione della L. n.124/2015 – cosiddetta Riforma Madia – e in un’ottica di semplificazione del regime amministrativo cui sono subordinati gli interventi edilizi, sono stati adottati il D.Lgs. n.126/2016 – cosiddetto Decreto SCIA – e il D.Lgs. 222/2016 – cosiddetto Decreto SCIA 2. Pertanto, alla luce delle suddette modificazioni e dell’Accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali siglato in sede di Conferenza unificata del 4 maggio 2017, la SCIA edilizia al Comune di Roma oggi va compilata servendosi della modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale. La domanda deve essere consegnata in triplice copia e va corredata di tutta la documentazione richiesta all’interno del modulo stesso. L’Amministrazione capitolina, nei trenta giorni successivi al deposito, si riserva la facoltà di effettuare le verifiche necessarie e, qualora riscontri carenza documentale o contrasti tra l’intervento in progetto e le norme vigenti in materia urbanistica/edilizia, notifica all’interessato la comunicazione di completare la pratica o l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
Dal 16 maggio 2016 alcune comunicazioni – come la CILA – possono essere presentate agli uffici competenti del Comune di Roma esclusivamente per via telematica e mediante la piattaforma SUET. Il SUET è uno sportello telematico a disposizione dei cittadini e dei tecnici professionisti, progettato per semplificare la presentazione delle istanze, agevolare l’istruttoria e monitorare lo stato d’avanzamento delle pratiche. Nei prossimi mesi tale servizio sarà esteso anche alla SCIA. Infine, sul portale di Roma Capitale, è possibile pagare i diritti di segreteria tramite procedura online accessibile dalla sezione Servizi on line. Le tariffe vigenti sono quelle indicate dalla tabella estratta dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4/2017, ove in luogo di DIA leggasi SCIA.
Lo studio tecnico a Roma è a vostra disposizione per fornirvi tutti i servizi per le pratiche a Roma. Scrivici per preventivi e sopralluoghi gratuiti!
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