Manutenzione ordinaria
INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA
TESTO UNICO DELL’EDILIZIA: DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Le opere di manutenzione ordinaria sono interventi che rientrano nell’ambito dell’edilizia libera, e riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Precisamente vine regolamentata dall’articolo 3, comma 1, lett. a) del testo unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001 che definisce quali categorie di interventi edilizi vengono comprese nella manutenzione ordinaria Per intervento edilizio si intende ogni lavorazione od opera che modifichi in tutto o in parte un edificio esistente. Ogni intervento edilizio in ragione della tipologia di intervento nel Comune di Roma viene subordinato da particolari strumenti urbanistici (CIL, CILA, SCIA e DIA).QUALE TITOLO EDILIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA?
In base a quanto definito dall’art. 6 del Testo Unico Edilizia, eseguire interventi di manutenzione ordinaria rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera e, pertanto, non richiede l’acquisto di particolari titoli edilizi come la CILA, SCIA e la DIA.
Va detto, però, che nell’ipotesi in cui un edificio ricada fra quelli vincolati dalla Soprintendenza ai beni architettonici, è richiesta una specifica autorizzazione, come nel caso di ripristino delle pitture o dell’intonaco in rapporto a decorazioni e affreschi di edifici storici.
Inoltre, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria che interessano l’impiantistica è necessario il deposito obbligatorio della certificazione ex l. n.10/1999 (termici) e ai sensi del d.m. n. 37/2008 (elettrici).
OPERE CHE RIENTRANO NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA:
- Ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
- pulitura delle facciate;
- Riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine (o porte d’ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti;
- Ricorsa e sostituzione parziale del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, senza alcuna modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura;
- Riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con materiali diversi;
- Riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti;
- Rifacimento delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi.
- Riparazione e rifacimento delle pavimentazioni, compreso l’eventuale rinforzo dei solai anche con putrelle, reti elettrosaldate e massetto in calcestruzzo;
- Riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature;
- Riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti, anche con l’inserimento di doppio vetro.
Gli interventi di manutenzione ordinaria non necessitano di strumenti urbanistici attuativi e non attuativi quali CILA, SCIA e DIA. Per buona norma sarebbe consigliato comunicare al Comune o al Municipio la data di inizio dei lavori e il presunto termine degli stessi.
Se l’edificio tuttavia è vincolato dalla sovrintendenza ai beni architettonici (in base al d.lgs. n.42/2004) potrebbe essere richiesta l’autorizzazione della stessa.