Le opere di manutenzione ordinaria sono interventi che rientrano nell’ambito dell’edilizia libera, e riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Precisamente vine regolamentata dall’articolo 3, comma 1, lett. a) del testo unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001 che definisce quali categorie di interventi edilizi vengono comprese nella manutenzione ordinaria
Per intervento edilizio si intende ogni lavorazione o opera che modifichi in tutto o in parte un edificio esistente.
Ogni intervento edilizio in ragione della tipologia di intervento nel Comune di Roma viene subordinato da particolari strumenti urbanistici (CIL, CILA, SCIA e DIA).
In base a quanto definito dall’art. 6 del Testo Unico Edilizia, eseguire interventi di manutenzione ordinaria rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera e, pertanto, non richiede l’acquisto di particolari titoli edilizi come la CILA, SCIA e la DIA.
Va detto, però, che nell’ipotesi in cui un edificio ricada fra quelli vincolati dalla Soprintendenza ai beni architettonici, è richiesta una specifica autorizzazione, come nel caso di ripristino delle pitture o dell’intonaco in rapporto a decorazioni e affreschi di edifici storici.
Inoltre, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria che interessano l’impiantistica è necessario il deposito obbligatorio della certificazione ex l. n.10/1999 (termici) e ai sensi del d.m. n. 37/2008 (elettrici).
Gli interventi di manutenzione ordinaria non necessitano di strumenti urbanistici attuativi e non attuativi quali CILA, SCIA e DIA. Per buona norma sarebbe consigliato comunicare al Comune o al Municipio la data di inizio dei lavori e il presunto termine degli stessi.
Se l’edificio tuttavia è vincolato dalla sovrintendenza ai beni architettonici (in base al d.lgs. n.42/2004) potrebbe essere richiesta l’autorizzazione della stessa.