Il Piano Casa a Roma è stato introdotto con la Legge Regionale n. 21/09 e che più semplicemente identifica il “Piano Casa Roma della Regione Lazio” e successiva Legge Regionale n. 10/2011 che integra ed apporta sostanziali modifiche.
Il Piano Casa si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente ma anche a quelli che hanno acquisito il titolo abilitativo, ivi compreso il caso della formazione del silenzio assenso, in sanatoria. È applicabile, altresì, anche a quelli non ultimati purché abbiano il titolo abilitativo edilizio.
La legge offre possibilità di ampliamento anche alle abitazioni esistenti in zone agricole e, con alcune prescrizioni, a quelle ricadenti nelle aree naturali protette; non pone più il limite dei 1.000 mc del fabbricato esistente su cui applicare l’ampliamento del 20%, che comunque rimane fissato ad un massimo di 70 mq.
Le domande per gli interventi di ampliamento (art. 3) possono essere presentate al comune di riferimento dal 15 settembre 2011 al 31 gennaio 2015. Le domande per il cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale, la demolizione e ricostruzione e il recupero dei volumi accessori e pertinenziali degli edifici esistenti, possono essere presentate, dopo il 31 gennaio 2012.
Il prestanomismo è una forma di abusivismo – Per una vostra tutela pretendete di sapere dal Tecnico Nome, Cognome e Numero di iscrizione all’ albo, verificate ai relativi albi di appartenenza la corrispondenza dei dati.
L’abusivo esercizio di una professione è disciplinato dall’art. 348 del codice penale italiano.
Le abitazioni unifamiliari, bifamiliari e a schiera possono usufruire del Piano Casa della Regione Lazio ampliando del 20% in più la cubatura esistente, fino ad un massimo di 70 mq, di seguito alcuni esempi esplicativi:
Plurifamiliare a Schiera:
Si, ma la suddivisione della cubatura che viene realizzata in maggiorazione, “il famoso 20%” deve essere suddiviso proporzionalmente tra tutti i condomini, si elabora una progettazione unitaria per l’intero condominio, di seguito un esempio esplicativo:
Mediante la DIA (denuncia inizio attività), si può procedere all’ampliamento della propria abitazione o per i locali delle piccole imprese.
Si, l’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n.10/2011 ammette l’ampliamento anche per gli edifici sorti abusivamente, che siano poi stati fatti oggetto di regolarizzazione, l’interessato dovrà allegare il provvedimento di condono, e nel caso di sanatoria edilizia conseguita per silenzio assenso, l’attestazione con cui un tecnico abilitato dà atto della sussistenza delle condizioni richieste per la formazione dell’assenso tacito, specificando altresì la data in cui tale assenso tacito deve intendersi formato.
L’art. 5, comma 1, prevede che in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6 interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali, degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, nonché delle unità immobiliari ad altri usi destinate. Resta ferma la possibilità, all’esito dell’intervento o contestualmente, di frazionare l’unità immobiliare risultante in due o più u.i a condizione, tuttavia, che ciascuna u.i. derivata abbia i requisiti per l’abitabilità. Ovviamente, nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare ad altri usi destinata cui si applica l’art.5 non avesse in sé le caratteristiche per l’abitabilità (riferita alla superficie minima), la stessa potrà essere recuperata a fini residenziali solo nell’ipotesi in cui possa essere accorpata all’unità principale e costituire così un ampliamento della stessa unità principale.
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