Scia antincendio

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D.P.R. n. 151/2011 semplificazione delle procedure per la prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento prevede l’obbligo di presentare la SCIA antincendio a Roma prima dell’inizio dell’attività ma, rispetto al vecchio D.M. 16 febbraio 1982, solo per alcune tipologie di impieghi è necessaria la preventiva valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco.

Vediamo quali sono queste attività e come è cambiata la procedura di presentazione della domanda con l’introduzione della SCIA antincendio.

L’istituzione della SCIA antincendio, le categorie di attività e la semplificazione burocratica L’avvento della SCIA – Segnalazione Certificata di Attività (Legge n. 122/2010), in luogo della vecchia DIA, è stata l’occasione per rinnovare la disciplina della prevenzione incendi.

Con il nuovo Regolamento è stata snellita la documentazione richiesta e si è deciso di utilizzare il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi sono stati diversificati tenendo conto della complessità del rischio (il settore in cui opera l’impresa, la dimensione dell’azienda, i materiali impiegati, l’effettiva esigenza di tutela dell’incolumità pubblica, ecc.) e dividendo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie:

– Categoria A – Sono le attività a basso rischio ovvero quelle contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.

Per dare inizio a questo tipo di attività basta presentare, allo Sportello Unico per le Attività Produttive o al Comando provinciale dei VVF  di Roma (tramite procedura online), una SCIA commerciale a cui va allegato il progetto e l’asseverazione, firmata da un tecnico abilitato, attestante la conformità dello stesso alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

Al momento della presentazione della SCIA antincendio a Roma, il SUAP (o il Comando) rilascia immediatamente la ricevuta che costituisce titolo autorizzativo. Nei 60 giorni successivi i VVF effettuano dei controlli a campione o per categoria di attività: nel caso in cui viene accertata la carenza di requisiti, viene disposta la sospensione dell’esercizio.

– Categoria B – Rientrano in questo gruppo le imprese caratterizzate da rischio incendio medio, una media complessità e sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica.

Per dare inizio a questo tipo di attività è necessario chiedere il parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco presentando il progetto. Entro 30 giorni possono essere richieste integrazioni ed entro 60 giorni il Comando si pronuncia sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio.

Al recepimento del parere positivo si può presentare la SCIA antincendio con le modalità già descritte e dare inizio all’attività, salvo poi subire i controlli a campione nei 60 giorni successivi.

– Categoria C – Comprende le attività ad elevato rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Come per la categoria B deve essere richiesto il parere preventivo di conformità del progetto alle norme antincendio. Nei successivi 30 giorni i Vigili del Fuoco possono chiedere che vengano prodotti elaborati integrativi ed entro 60 giorni rilasciano la conformità.

A questo punto l’iter della SCIA antincendio è lo stesso dei due casi precedenti con l’unica differenza che, dopo aver ottenuto la ricevuta di presentazione della domanda, il controllo non è a campione ma sistematico.

Dopo aver accertato che l’impresa è in regola con la normativa antincendio, i Vigili del Fuoco rilasciano il Certificato prevenzione incendi CPI: cos’è, normativa e attività soggette.

L’elenco completo delle attività che ricadono nelle tre categorie appena descritte è contenuto nell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011. Rispetto al vecchio D.M. 16 febbraio 1982, abrogato insieme al D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959, il numero delle imprese soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi è sceso da 97 a 80.

La semplificazione burocratica ha inciso anche sul rinnovo periodico di conformità antincendio: la richiesta di rinnovo del CPI è stata sostituita da una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, che deve essere inviata al Comando VVF, quasi per tutte le categorie di attività, ogni 5 anni.

Inoltre, per i titolari di imprese appartenenti alle categorie B e C, in caso di progetti particolarmente complessi, c’è la possibilità di richiedere preventivamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il rilascio di un NOF – Nulla Osta di Fattibilità, un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti della prevenzione incendi.

Sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è indicata tutta la Modulistica di Prevenzione Incendi appena citata, compresa quella relativa alla SCIA antincendio, al CPI e al NOF.

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