Salve caro lettore sei il benvenuto nel sito di dello studio tecnico Geoproject, se stai leggendo questo articolo molto probabilmente stai cercando un Tecnico a Roma per la Scia commercio al dettaglio di vicinato a Roma, siamo esperti nel campo delle autorizzazioni commerciali. 

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Di seguito troverai molte informazioni utili per aprire un negozio al dettaglio di vicinato a Roma, tempi, costi e passaggi amministrativi, ti auguriamo una buona lettura.

commercio al dettaglio a roma

Aprire un negozio di commercio al dettaglio a Roma: Nozioni utili

Dopo tante riflessioni hai finalmente deciso affacciarti nel mondo imprenditoriale, e pertanto sei alla ricerca di un’immobile per aprire un negozio di commercio al dettaglio a Roma? Contattaci subito per un indagine preventiva di fattibilità, non affrettarti incautamente a firmare il contratto di locazione, verifichiamo prima la regolarità urbanistica e catastale del Negozio. 

Hai già trovato l’immobile di tuo interesse e hai già firmato il contratto di locazione? Aprire un attività di vendita al dettaglio è sicuramente un passo importante, per esperienza è sempre meglio essere seguiti da un tecnico specializzato in ambito scia commerciale.

Il rischio di improvvisarsi nella scelta di alcune decisioni potrebbe essere fatale per il vostro business ancor prima di iniziare.
Ad esempio un immobile con irregolarità urbanistiche e catastali e sprovvisto di agibilità è sicuramente un problema per richiedere l’autorizzazione per la nuova apertura del tuo Negozio, stiamo parlando della SCIA Commerciale vendita al dettaglio a Roma.

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Che cos’è la scia di dettaglio di vicinato? 

E’ una segnalazione certificata di inizio attività che serve ad aprire un negozio di vendita al dettaglio di beni di consumo o generi alimentari, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/90.

 

Cosa vuol dire commercio al dettaglio?

Il commercio al dettaglio, ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 (art. 4), è l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Tabella dei Contenuti

Descrizione: Commercio al dettaglio di vicinato 

 

Per commercio al dettaglio si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su area privata in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114.
Sono definiti esercizi di vicinato (negozi) le attività commerciali con superficie di vendita non superiore a 250 mq.

Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

L’attività commerciale si articola in:
  • settore alimentare;
  • settore non alimentare.

Vengono definiti:

  • outlet – la forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l’invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione;
  • temporary store – forma di vendita al dettaglio che consente l’utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio. Nella segnalazione certificata inizio attività (Scia) o nell’istanza di autorizzazione relativa ai temporary store il soggetto interessato è tenuto ad indicare la durata dell’attività, comunque non superiore ad un anno, salvo proroga concessa dal comune sino ad un massimo di sei mesi. Decorso tale termine la Scia o il provvedimento di autorizzazione si intendono decaduti.

Quale documentazione occorre per aprire un negozio di vendita al dettaglio a Roma?

  • Pianta catastale del locale in scala riportante i DATI CATASTALI (Partita, Foglio, n. e sub)
  • Pianta quotata con le disposizioni, metrature con indicate le superfici di vendita, superfici di retrobottega e servizi igienici;
  • Iscrizione alla TARI (Tariffa rifiuti AMA);
  • Asseverazione del tecnico sugli aspetti edilizi firmata digitalmente e dal legale rappresentante della società;
  • Certificato agibilità del locale rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale;
  • Copia Contratto Affitto;
  • Codice ATECO;
  • Iscrizione Partita Iva o visura camerale;
  • Attestato di soggiorno se necessario;
  • Possesso dei requisiti professionali (Visura REC, corsi professionali, esercizio in proprio o alle dipendenze nel settore alimentare);
  • Titolare o Preposto: requisiti e documenti per attività di somministrazione (ex REC);
  • Se dovuta pratica ASL e pagamento di € 50,00 per diritti istruttoria più il chilometraggio;
  • Pagamento diritti di istruttoria SCIA Commerciale per negozio al dettaglio di vicinato a Roma;

Variare le distribuzioni interne di un negozio di vendita al dettaglio di Vicinato

Capita molto spesso di modificare e organizzare in meglio la distribuzione degli spazi interni del locale. Non sempre si ha la fortuna di prendere in locazione un negozio ben distribuito che si adatta perfettamente alle esigenze di vendita. Può capitare raramente per di Scia per Subingresso o Subentro in caso di cambio di gestione. 

Nella maggior parte dei casi bisogna adeguare gli ambienti i base alle necessità di vendita, in questo caso prima di procedere con la presentazione al SUAP della scia per commercio al dettaglio di vicinato a Roma si dovrà presentare la giusta pratica al Comune per iniziare la ristrutturazione interna del locale.

Non sempre si hanno le idee chiare sul giusto titolo da presentare al Comune, in questo articolo cercherò di semplificare al meglio la lettura senza entrare nei tecnicismi e spiegazioni articolate di rendere la lettura fluida e chiara anche per i non addetti ai lavori. 

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Se si tratta di sola manutenzione straordinaria dunque lo spostamento di sole tramezzatura interne, con demolizioni, ricostruzioni delle pareti con apertura di vani porta annessi, anche per la creazione dei un piccolo ripostiglio con pareti in cartongesso il titolo in questione è una Cila (Comunicazione asseverata di inizio attività).

Se le modifiche implicano una variazione dei prospetti esterni su facciata o piccoli interventi strutturali come l’apertura di un vani porta su muratura portante o la realizzazione di una scala di collegamento interna o il rinforzo strutturale di una o più parti ammalorate lo strumento da presentare al Comune è una Scia edilizia per ristrutturazione interna. 

Forse ti potrà interessare anche il nostro articolo in merito alla Scia per restauro e risanamento conservativo di un negozio.  

Scia commercio al dettaglio di vicinato a Roma: Costi

Normativa

D.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 –  n. 59/2010

Costo del servizio                                                     

  • € 80,00 per rimborso spese istruttoria settore alimentare e non alimentare
  • € 70,00 per rimborso spese istruttoria settore non alimentare

Pagamento con reversale. La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla SCIA nella sezione “Documenti”.

Pagamento della reversale mediante i servizi web di pagamento del portale istituzionale di Roma Capitale, integrati con l’infrastruttura nazionale del Nodo PAGO@PA.

Tempi

La SCIA commerciale per dettaglio di vicinato ha effetto immediato da quanto dichiarato dal momento della ricezione da parte del Comune.

Sanzioni

Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa derivanti, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Sanzione amministrativa da euro 2582.29 a euro 15493.71 per chi omette la segnalazione certificata inizio attività.
Sanzione penale prevista dall’art. 76 del D.lgs. 28.12.2000, n. 445 per dichiarazioni mendaci, falsità di atti e uso di atti falsi.

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