Caro lettore se stai leggendo questo articolo probabilmente ti stai per affacciare ad una nuova realtà di business e avrai sicuramente sentito parlare della scia per locazione turistica a Roma. Contattaci subito per un preventivo e una consulenza gratuita senza alcun impegno.

Vivendo nella capitale italiana meta da sempre e in ogni periodo dell’anno di molti turisti, una delle più gettonate, ma sempre fruttuose forme di investimento sono gli alloggi per uso turistico.

A questo punto ti starai chiedendo quali permessi servono per aprire una locazione turistica a Roma e quali sono i costi di autorizzazione? In questa pagina saremo lieti di spiegarti quali tipi di attività ad uso turistico possono essere aperte nel Comune di Roma e a quali sono i costi da sostenere.

Dal 2019 è stata introdotta la scia per locazione a fini turistici, infatti chi vuole affittare l’intero immobile o parte, senza aprire un’attività di casa vacanze, affittacamere o b&b può comunicare la locazione con questa nuova scia online. 

la scia per locazione turistica a roma

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Tabella dei Contenuti

Che cosa sono gli alloggi di tipo turistico a Roma?

Gli alloggi in questione sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.

Tale ospitalità può essere offerta, anche per un solo giorno di pernottamento, in un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo Comune, da parte di proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo ne dispongono regolarmente, con il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.

Quali sono i requisiti per gli alloggi turistici a Roma?

Gli alloggi per uso turistico a Roma rispettano i requisiti previsti per le abitazioni nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. Al riguardo si riporta il testo dell’art. 40 del “Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma” (Delibera 18/8/1934 n. 5261).

Requisiti secondo l'art. 40 del “Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma”:

Per iniziare un’attività locazione ai fini turistici e/o ospitalità devono essere rispettati i seguenti requisiti:

  1. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq per i primi 4 abitanti ed a 10 mq per ciascuno dei successivi;
  2. le stanze delle abitazioni non debbono avere superficie inferiore a 9 mq; se esse sono destinate a stanze da letto per due persone la loro superficie non può invece essere inferiore 14 mq;
  3. ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq; il «posto di cottura», eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;
  4. l’alloggio monostanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq se per una persona e non inferiore a 38 mq se per due persone;
  5. tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso;
  6. per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;
  7. l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,70 m;
  8. le stanze da letto e quelle di soggiorno debbono essere dotate di finestra apribile all’aria aperta.

Quale autorizzazione occorre per iniziare l'attività di affitto turistico a Roma?

Prima di tutto per iniziare un’attività di locazione turistica a Roma si deve trasmettere, esclusivamente in via telematica, al SUAR una segnalazione certificata inizio attività SCIA,. La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni che dimostrano il possesso dei requisiti funzionali e strutturali necessari per lo svolgimento dell’attività ricettiva. La trasmissione della S.C.I.A. avviene nell’ambito del servizio S.C.I.A.

Tutte le informazioni necessarie per effettuare la trasmissione della S.C.I.A. on line sono reperibili nella “Guida alla compilazione on line”. La guida è scaricabile dalle pagine del S.U.A.R. E’ possibile reperire ulteriori informazioni anche attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Turismo – Formazione e Lavoro, via di San Basilio n. 51.

 

  1. Per presentare la Comunicazione di alloggio per uso turistico occorre preliminarmente registrarsi al portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) come persona fisica nella sezione a sinistra “area riservata”, selezionando “identificazione al portale”. Ottenuta l’abilitazione come utente persona fisica accedere alla voce “accesso persone fisiche”, inserire l’identificativo e la password e accedere alla voce “compilazione richiesta”. 
  2. Selezionare nella cartella “attività ricettive” la sezione “altre forme di ospitalità”.
  3. Seguire la procedura indicata dal sistema.
  4. Copia della suddetta Comunicazione deve essere trasmessa per via telematica all’Agenzia Regionale del Turismo. Indirizzo P.E.C.: organizzazioneufficiperiferici@regione.lazio.legalmail.it
  5. I soggetti che offrono ospitalità in appartamenti locati a fini turistici sono, altresì, tenuti alla trasmissione, per via telematica, all’Agenzia sopra citata dei dati sugli arrivi e sulle presenze (art. 2, comma 3, del R.R. n. 8/2015 e ss.mm.ii.): per farlo è necessario registrarsi al sistema RADAR della Regione Lazio tramite l’invio di una mail all’indirizzo supportoradar@visitlazio.com.

Quali forme di locazione turistica esistono a Roma?

Le possibili forme di locazione turistica previste nel Comune di Roma sono le attività di Guest House o Affitta Camere, Casa Vacanze, Affitto a breve termine per locazione turistica e Bed and Breakfast (B&B).

Esaminiamo insieme quale profilo di locazione turista si adatta più alla nostra idea di attività.

  • Guest house: Letteralmente tradotto “affittacamere” quindi possibilità di affittare nella stessa abitazione  una o più stanze, per brevi o medi periodi. Solitamente il proprietario vive in una zona separata nella stessa proprietà e non sono obbligatori il servizio di pulizia delle camere e colazione.  Gestite quasi sempre a conduzione famigliare non necessitano di dipendenti.
  • Casa vacanze: Unità abitative di civile abitazione date in uso ai turisti, completamente arredate con cucina autonoma e servizi igienici. Anche in questo caso non è obbligatorio il servizio di prima colazione né la presenza di cibi o bevande.
  • Locazione turistica: E’ una forma specifica di affitto turistico o di locazione a breve termine. Prevede infatti un contratto di affitto con un tempo limitato di massimo 30 giorni. A condizione di esserne il proprietario e con la possibilità di mettere a disposizione l’intero immobile o parte della proprietà, anche in questo caso bisognerà adempiere a tutti i requisiti igienico sanitari.
  • Bed and Breakfast: Letteralmente tradotto “letto e colazione” è una forma di alloggio turistico con una o più stanze messe a disposizione degli ospiti. Possibilità di offrire a pagamento ospitalità in abitazioni private, prevede infatti obbligatoriamente la residenza del proprietario oltre al servizio di prima colazione.

Per rendere il mio immobile una LOCAZIONE TURISTICA  a quali requisiti basilari e igienici dovrò avere?

Per poter essere accettate, tutte le attività extra alberghiere dovranno rispettare requisiti specifici che vengono richiesti dal Comune di Roma. Ma andiamo a vedere più da vicino di cosa si tratta:

  • Fornitura di acqua calda e fredda, riscaldamento ed energia elettrica;
  • Fornitura di servizi complementari;
  • Uno spazio comune di almeno 14mq arredato di cucina con angolo cottura;
  • Camere singole o doppie, rispettivamente di almeno 9mq e 14mq, arredate e dotate di porta e finestre
  • Servizio di ricevimento e informazione
  • Servizio assistenza cliente emergenze telefoniche h24 e spazio comune dotato di telefono fisso o mobile a disposizione dell’ospite;
  • Servizio di pulizia delle camere compreso ricambio di biancheria bagno e letto.

 

Di quali permessi avrò bisogno per avviare una locazione turistica a Roma?

Innanzitutto avremo bisogno di una  SCIA segnalazione certificata inizio attività, che sarà inviata in via telematica al S.U.A.R sportello unico attività ricettive.

Bisognerà essere in possesso di tutte le dichiarazione attestanti la padronanza dei requisiti strutturali richiesti.

Potrete quindi decidere di avvalervi dell’aiuto di un professionista che potrà indirizzarvi passo dopo passo contattateci subito per una consulenza gratuita.

Documentazione obbligatoria per l’invio della Scia al S.U.A.R

Prima di presentare la Scia bisognerà accertarsi inoltre di essere in possesso di tutta la documentazione obbligatoria che la presentazione prevede.

  • Asseverazione tecnica  perizia che viene effettuata da tecnici abilitati  riguardante il rispetto dei regolamenti edilizi previsti nel Comune di Roma;
  • Conformità degli impianti;
  • Planimetria dei locali con numerazione delle unità ricettive;
  • Certificato di agibilità o abitabilità;
  • documentazione provante la disponibilità degli immobili;
  • Corrispondenza degli impianti.

Alloggi per uso turistico: Norme di riferimento

Gli alloggi per uso turistico sono disciplinati dall’art. 12 bis del Regolamento Regionale Lazio n.8/2015 e successiva modifica apportata dal R.R. n. 14 del 16/06/2017, in vigore dal 21/06/2017.

– Regolamento della Regione Lazio n. 8 del 7 agosto 2015;
– Regolamento Regionale n. 14 del 16 giugno 2017, in vigore dal 21 giugno 2017;
– Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 666 del 24/10/2017
– Circolare Regione Lazio Prot. n. 313062 del 20 giugno 2017;
– Deliberazione Assemblea Capitolina n. 32 del 30 marzo 2018 e Deliberazione Assemblea Capitolina n. 29/2021.

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